Descrizione

Le riduzioni e agevolazioni tariffarie TARI consistono in una deroga alla disciplina legislativa ordinaria che riduce l’importo dell’imposta dovuta all’ente. Il contribuente beneficia, quindi, di una riduzione dei costi fiscali. Le agevolazioni possono essere concesse nell’ambito di aiuti fiscali, disciplinati dalla normativa comunitaria, e in particolare dagli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
Dopo aver verificato le condizioni economiche del cittadino o il sussistere di dette condizioni, il Comune può decidere di concedere un'agevolazione per il pagamento dei tributi così come stabilito dal Regolamento comunale, come previsto dal Decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, art. 52, com. 1 che concede ai Comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie.
Approfondimenti
La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi (articolo 16 del regolamento comunale):
- abitazioni ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 10%. La riduzione viene concessa a condizione che l’utilizzo dell’immobile non sia superiore a 8 mesi continuativi
- abitazioni occupate da cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) per più di sei mesi all’anno: riduzione di un terzo. La riduzione è concessa su istanza di parte e con decorrenza dalla data di presentazione
- abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dell’Italia: riduzione di due terzi. L’unità immobiliare e le sue pertinenze devono essere a disposizione del possessore, quindi non locate e non concesse in comodato a terzi; la riduzione è concessa per una sola unità immobiliare sul territorio dello Stato italiano, previa sottoscrizione della dichiarazione predisposta dal servizio tributi e con decorrenza dalla data di presentazione.
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione di un terzo. Per uso stagionale o ricorrente s’intende rispettivamente non più di 8 mesi continuativi o 4 giorni per settimana
- stabilimenti balneari di carattere stagionale: riduzione forfettaria del 50%. La stagionalità deve risultare dalla documentazione agli atti del Comune (concessione e licenze per la somministrazione).
Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione d’inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
Articolo 17 del regolamento:
1. agli utenti che praticano il compostaggio domestico e di prossimità (es. condomini) con mezzi idonei (utilizzo compostiera, fosse o cumuli) è riconosciuta una riduzione della tariffa del 10% relativamente alle superfici abitative, escluse le pertinenze
2. è istituito presso il servizio ambiente del Comune di Sanremo l’albo compostatori, nel quale sono iscritti gli utenti che dichiarano di trattare in modo autonomo i rifiuti compostabili non conferendoli al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani
3. i contribuenti interessati ad ottenere la riduzione tariffaria di cui al comma 1, dovranno presentare domanda di iscrizione all’albo compostatori dichiarando:
- di effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio domestico di tutti i rifiuti organici prodotti e la relativa modalità (compostiera, fossa o cumulo)
- l'ubicazione della compostiera, fossa o cumulo, che dovrà essere su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si è utenza TARI, e negli stessi terreni di far uso del compost prodotto
- la volumetria della compostiera
- il numero di abitanti serviti.
4. il Comune istituisce un sistema di controlli destinato alla verifica annuale di un numero di utenti pari almeno, al 15% degli iscritti all'albo compostatori, verificando anche l’assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati; qualora dai controlli risulti che l’utente non provvede al compostaggio domestico in maniera conforme e/o che tale attività è realizzata in modo sporadico e non continuativo, è disposta la decadenza dall’agevolazione di cui al comma 1 per l’intera annualità in corso
5. gli utenti dovranno comunicare al competente servizio del Comune di Sanremo eventuali variazioni delle informazioni di cui al comma 3, quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell’utenza, la diversa volumetria della compostiera o il diverso posizionamento della stessa o del sito ove si effettua il compostaggio
6. l’iscrizione all’albo compostatori s’intende tacitamente rinnovata di anno in anno, fatta salva la rinuncia da parte del contribuente e ad eccezione dei casi di revoca dell’agevolazione ai sensi del comma 4
7. le istanze per l’iscrizione nell’Albo compostatori devono essere presentate utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici e con le modalità in essa indicate.
Articolo 18 del regolamento:
1. è prevista una riduzione per le attività che mediante strumenti, mezzi o altri sistemi di prevenzione, si avviino ad una reale riduzione dei rifiuti da queste generati; l’utente dovrà redigere preventivamente una relazione esaustiva e documentata a sostegno dell’istanza di riduzione, che sarà esaminata dai competenti uffici comunali e sarà efficace dopo la loro approvazione. L’entità della riduzione sarà calcolata a consuntivo. Un esempio di tale misura agevolativa è costituito dagli esercizi commerciali che vendono prodotti sfusi (es. riso, pasta, detersivi, etc.), che sono trasferiti direttamente nei contenitori dell’acquirente: per questi casi è applicabile una riduzione dell’80% della superficie dedicata alla vendita di questi prodotti
2. alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, ovvero per l’alimentazione animale, è riconosciuta una riduzione tariffaria variabile dal 5% al 15%, proporzionalmente alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, nonché in rapporto ai quantitativi di beni prodotti, lavorati o commercializzati
3. le istanze per ottenere le riduzioni di cui al presente articolo hanno effetto dalla data di presentazione e devono contenere tutti gli elementi necessari affinché i competenti uffici del Comune possano effettuare il controllo della conformità dei comportamenti attuati rispetto a quanto dichiarato; in assenza di variazioni l’istanza ha effetto anche per gli anni successivi a quello di presentazione
4. annualmente, a consuntivo, le imprese devono presentare entro il termine perentorio del 31 marzo, a pena di decadenza dalle agevolazioni richieste, la documentazione tecnica e fiscale attestante le modalità di trattamento e conferimento dei rifiuti. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni per la verifica dei requisiti oggettivi e la valutazione dell'effettivo vantaggio per il servizio comunale di gestione dei rifiuti
5. le riduzioni di cui al presente articolo, nella misura determinata dall’ufficio competente, sono tra di loro cumulabili qualora ne ricorrano le condizioni.
